Naturopatia in Italia e leggi vigenti

La legge italiana e la medicina alternativa

Dal sito del Senato della Repubblica abbiamo estratto le informazioni relative alla Naturopatia. La legislazione  in Italia non segue con lo stesso passo il resto d’Europa come si evince nel  seguente documento ufficiale:

Legislatura 16ª – Disegno di legge N. 2152.

Estratto del Disegno di legge

“Naturopatia nostra” ovvero la situazione in Italia

La popolazione italiana ricorre sempre più frequentemente a prestazioni complementari e a pratiche empiriche non mediche di Medicina Non Convenzionale (M.N.C.), ma il quadro di riferimento del nostro Paese non è al passo di questa realtà sociale.

La Naturopatia è una pratica sanitaria ampiamente diffusa nel resto del mondo, ciononostante le nostre leggi sono in difetto non agendo di conseguenza per due importanti ordini di motivi:

1. in Italia sono state disattese la risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali, del Parlamento europeo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n.  C182 del 16 giugno 1997, e la risoluzione del Consiglio d’Europa 1206/(1999), che prevedono l’armonizzazione dei paesi membri riguardo le figure non mediche delle Complementary and Alternative Medicines ( Complementari ed Alternative Medicine C.A.M.).

2. Non è mai stato adottato il piano strategico sulle Medicine Non Convenzionali (M.N.C.) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (2002).

La Naturopatia in Europa: legislazione vigente

Naturopatia legislazione in Italia e in Europa
La Naturopatia in Europa è regolata da leggi specifiche

In Europa le leggi più recenti sulla naturopatia, si sono ovviamente ispirate alle linee guida O.M.S. e a quelle europee quali la risoluzione di Lannoye-Collins.  Considerano la naturopatia disciplina complementare alla medicina ufficiale, e praticata da operatori non mdici adeguatamente preparati.

Allo stato attuale la situazione europea è la seguente:

Germania: esistono dal 1939 gli Heilpraktiker, assimilabili ai naturopati. La legge sull’esercizio professionale dell’arte medica senza nomina – legge sugli Heilpraktiker– del 17 febbraio 1939 Reichsgesetzblatt I, pag. 251), consente ad essi uno status giuridico al pari dei medici. Esistono tuttavia restrizioni su atti medici specifici.

Regno Unito: la maggior parte dei naturopati opera in base al diritto consuetudinario, che consente a ciascuno di esercitare tutte le attività non contemplate nel Codice.

Sono state istituite associazioni professionali che hanno stabilito regole per l’esercizio della naturopatia e il codice deontologico, e che grazie alle loro scuole contribuiscono in ampia misura a creare e a mantenere alti livelli di preparazione.

Ai naturopati è consentito firmare i certificati di malattia o di inabilità al lavoro proficuo, che il Ministero della sanità riconosce alla stessa stregua di quelli rilasciati dai medici.

Belgio: è vigente la legge del 29 aprile 1999 attiva dal novembre 1999. e il decreto reale attuativo 4 luglio 2001 relativo al riconoscimento delle organizzazioni professionali di coloro che esercitano una pratica non convenzionale o ritenuta tale nell’ambito della medicina.

Gli operatori che non sono anche medici allopatici debbono ottenere una diagnosi formulata da un medico allopatico prima di iniziare il trattamento. Se il paziente decide di non consultare un medico allopatico prima di rivolgersi ad un operatore MNC deve dichiararlo per iscritto.

Svizzera: è stato vinto un referendum popolare che consente agli operatori non medici o «terapisti complementari» l’esercizio delle CAM/MNC. Dopo il referendum le CAM sono entrate nel comparto sanitario nazionale.

Italia: attualmente senza legislazione a fronte di tentativi regionali di normare al di fuori del settore sanitario. Ciò premesso, l’obiettivo principale del presente disegno di legge consiste nel definire il profilo professionale degli operatori in naturopatia. Anche il percorso formativo indispensabile ad un corretto esercizio professionale a tutela dell’utente.

Parimenti si introduce il ruolo delle associazioni di categoria, quali tutrici della qualità della professione e garanti dell’aggiornamento e dell’osservanza dei requisiti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Si istituisce altresì un registro nazionale dei naturopati.

Naturopatia, legislazione in Italia: il Disegno di legge

Le proposte principali

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, nell’ambito dell’attività di promozione e conservazione della salute, tutela il diritto del cittadino ad accedere alla disciplina non medica denominata «naturopatia», il suo esercizio corretto e professionale e il percorso formativo.

2. Ai fini della presente legge, per «naturopatia» si intende l’insieme delle discipline e delle metodiche naturali volte a stimolare la forza vitale della persona ed ad assecondare la spontanea capacità di autoregolazione dell’organismo, coadiuvando i meccanismi fisiologici.

Art. 2.

(Istituzione della figura professionale di operatore sanitario naturopata)

1. Per la realizzazione dei fini di cui all’articolo 1 è istituita la figura professionale dell’«operatore sanitario naturopata», di seguito denominato «naturopata».

2. Il naturopata non interferisce nel rapporto tra medico e paziente, si astiene dal ricorso di qualsiasi tipo di farmaco, non formula diagnosi mediche ed esercita la propria attività in modo sinergico e collaborativo con la medicina ufficiale.

Utilizza tecniche, discipline, prodotti ed attrezzature specifiche non medicali, non invasive, naturali e che stimolano le capacità reattive dell’organismo.

3. Ai fini di cui al comma 2, il naturopata svolge le seguenti attività:

a) riconoscimento della costituzione, della diatesi e del terreno;
b) mantenimento e ripristino dell’equilibrio omeostatico e omeodinamico;
c) individuazione e trattamento degli squilibri energetico-funzionali;
d) stimolazione delle capacità reattive dell’individuo;
e) valutazione degli influssi ambientali e relazionali di nocumento al mantenimento del benessere;
f) redazione di un programma di educazione alla salute consapevole, che comprenda suggerimenti di rimedi naturali non soggetti a prescrizione medica.

4. Il naturopata educa i propri pazienti a riconoscere eventuali squilibri psicofisici ed emozionali, o predisposizioni ad essi, nonché ad utilizzare comportamenti e metodiche naturali adatte al recupero e mantenimento del proprio equilibrio psicofisico ed emozionale, nell’ambito di una visione olistica dell’essere umano.

5. Il naturopata opera nei seguenti ambiti:

a) educativo: insegna alle persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico indicando i comportamenti più idonei da seguire;
b) preventivo: riconosce in stili di vita inadeguati la causa del peggioramento della qualità della vita e insegna stili di vita per il recupero e il mantenimento di condizioni di benessere;
c) assistenziale: aiuta le persone a riconoscere eventuali squilibri psico-fisico-emozionali, ovvero predisposizioni d essi, e propone metodiche naturali per favorire il rispristino dell’equilibrio e del sistema di salute secondo una visione olistica della persona.

Art. 5.

(Diploma magistrale in naturopatia)

1. È istituito il corso quadriennale per operatore sanitario naturopata, al termine del quale è rilasciato il diploma magistrale in naturopatia.

2. Il corso di cui al comma 1 corrisponde a 240 crediti formativi universitari e può essere erogato da università, statali e non, e da istituti privati accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Esso prevede:

a) materie di formazione di base, comuni alle lauree non mediche del settore sanitario;
b) materie specifiche caratterizzanti la formazione in naturopatia, derivate e contestualizzate all’interno delle seguenti aree tematiche:

1) area epistemologica della naturopatia;
2) area della valutazione del terreno;
3) area di alimentazione naturale:
4) area delle discipline energetiche e riflessologiche;
5) area delle discipline erboristiche e vibrazionali;
c) materie caratterizzanti il singolo istituto di formazione, che non devono essere superiori al 20 per cento del totale delle ore curriculari

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Se sarà pubblicata e diverrà legge …

La Naturopatia e la Gazzetta ufficiale
Naturopatia: la legislazione in Italia attende tempi biblici

Art. 9.

(Esercizio della professione di operatore sanitario naturopata e utilizzo della qualifica professionale)

1. L’esercizio della professione di naturopata è consentito solo esclusivamente ai soggetti iscritti al registro di cui all’articolo 8.

2. I naturopati iscritti al registro di cui all’articolo 8 possono utilizzare pubblicamente la qualifica di operatore sanitario naturopata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 175.

Registro nazionale dei naturopati

1. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, il registro nazionale dei naturopati. L’iscrizione è deliberata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere vincolante della Commissione.

2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 i naturopati che, alla data della richiesta, abbiano conseguito il diploma di cui all’articolo 5 e sottoscritto il codice deontologico di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).

3. Gli iscritti al registro di cui al comma 1, al fine di mantenere l’iscrizione, sono tenuti a seguire il programma di educazione continua in naturopatia di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).

4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque nei tre anni successivi alla data della sua entrata in vigore, possono iscriversi al registro di cui al comma 1 gli operatori in naturopatia che abbiano svolto l’attività professionale di naturopatia per almeno tre anni dalla data della richiesta di iscrizione, che abbiano frequentato corsi formativi e di aggiornamento e che siano forniti di un attestato di competenza rilasciata da un’associazione di categoria, alla quale siano iscritti, iscritta al registro di cui all’articolo 7.

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Naturopatia: legislazione in Italia e normative vigenti
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2 pensieri su “Naturopatia: legislazione in Italia e normative vigenti

  • 15 Luglio 2020 alle 15:27
    Permalink

    Quindi attualmente chiunque ha una minima conoscenza di medicina alternativa, nutraceutica o fitoterapia può svolgere l’attività di Naturopa senza problemi?

    Rispondi
    • 9 Ottobre 2020 alle 12:19
      Permalink

      NON NON BASTA. Lo svolgimento di una professione va diviso tra possibilità legale e possibilità in termini d’efficacia. Mi spiego meglio. Per svolgere la professione di psicologo basta una laurea ed un esercizio per l’iscrizione all’Albo….. lo stesso per fare l’avvocato…… MA QUESTO non significa che poi quell’avvocato ti faccia vincere la causa. La semplice laurea non definisce o perfeziona la reale conoscenza della materia. Anzi è vero il contrario in quanto sono parecchi i clienti che vengono disattesi nei risultati ottenuti da persone con 2 o tre lauree ma prive di competenza ed esperienza. QUINDI per esercitare con efficacia la professione di NATUROPATA servirà molto più che un’accurata conoscenza di anatomia, biologia, immunologia, fisiologia, ed altro SERVIRA’ la passione che ti spinge ad una continua ed infinita RICERCA DELL’AGGIORNAMENTO. Serve studiare sempre fino a fare le ore piccole sulla letteratura internazionale per capire se ci sono nuovi metodi di PROVATA EFFICACIA. Riassumendo il solo studio LAUREA O NON LAUREA non basta a qualificare sul campo un venditore di frottole, serve qualità intellettuale, morale e spirituale. Dio ci liberi dai ciarlatani e dagli ignoranti medici o naturopati che essi siano.

      Rispondi

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